Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge qui presentato per la conversione è stato predisposto al fine di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, con particolare riguardo al regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della medesima legge, in materia di temporaneità degli incarichi.
      Tale norma stabilisce che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificate dall'articolo 2 della stessa legge n. 111 del 2007), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 111 del 2007.
      La norma stabilisce, inoltre, che i magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi alla data di efficacia della disposizione decadono automaticamente dall'incarico ove a quella data abbiano superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.
      La modifica si rende pertanto necessaria - nelle more della definizione dell'iter procedimentale di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti alla data del 28 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007 - per risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario (o della sezione) quando il

 

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Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.
      L'elevato numero (334) di incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007 non consentirà infatti al Consiglio superiore della magistratura di provvedere al rinnovo di tutti gli incarichi entro la data del 28 gennaio 2008.
      L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che - in caso di mancanza del titolare - i magistrati già in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario e decaduti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      Considerato che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non viene predisposta la relazione tecnica.
 

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