Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge qui presentato per la conversione è stato predisposto al fine di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, con particolare riguardo al regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della medesima legge, in materia di temporaneità degli incarichi.
Tale norma stabilisce che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificate dall'articolo 2 della stessa legge n. 111 del 2007), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 111 del 2007.
La norma stabilisce, inoltre, che i magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi alla data di efficacia della disposizione decadono automaticamente dall'incarico ove a quella data abbiano superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.
La modifica si rende pertanto necessaria - nelle more della definizione dell'iter procedimentale di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti alla data del 28 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007 - per risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario (o della sezione) quando il